Bonus Terzo Settore: agevolazioni fiscali per ETS e donatori

Bonus Terzo Settore: agevolazioni fiscali per ETS e donatori

Il bonus terzo settore 2026 non è un incentivo unico, ma un pacchetto di agevolazioni fiscali riservate agli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS e a chi effettua donazioni a loro favore. Dal 1° gennaio 2026 entra a regime il Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), che ridisegna la fiscalità degli ETS: detrazioni fino al 35% per i donatori, deduzioni fino al 10% del reddito, esenzioni IRES per le attività non commerciali, riduzioni su imposta di registro, bollo e tributi catastali, oltre al consueto 5×1000. La novità principale del 2026 è che queste agevolazioni si applicano esclusivamente agli enti effettivamente iscritti al RUNTS, con il definitivo superamento del vecchio regime ONLUS.

In questo articolo trovi una panoramica completa e aggiornata: chi può beneficiare delle agevolazioni, quali sono nel dettaglio, come funzionano detrazioni e deduzioni per i donatori, i requisiti per gli enti, la procedura di accesso e le domande più frequenti.

Punti chiave

  • Dal 2026 le agevolazioni fiscali dell’art. 83 del Codice del Terzo Settore valgono solo per gli ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con il superamento definitivo del regime ONLUS.
  • Le persone fisiche possono scegliere tra detrazione IRPEF del 30% (35% per le donazioni a Organizzazioni di Volontariato) fino a un massimo di 30.000 euro, oppure deduzione dal reddito complessivo entro il limite del 10%.
  • Imprese ed enti soggetti a IRES possono dedurre le erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo netto, senza un tetto massimo assoluto in euro.
  • Le donazioni in denaro devono essere tracciabili (bonifico, carta, assegno non trasferibile): i contanti escludono l’agevolazione fiscale.
  • Per i redditi superiori a 75.000 euro, dal 2025 opera un meccanismo di riduzione della detraibilità complessiva degli oneri, con eccezioni per famiglie con più di due figli a carico o con figli disabili.
  • Gli ETS godono di esenzioni e riduzioni su imposta di registro, imposta di bollo e tributi catastali per gli atti collegati alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  • Dal 2026 è operativa la regola di “marginalità”: un ETS può realizzare un avanzo di gestione fino al 6% dei proventi complessivi annui, per non oltre tre esercizi consecutivi, senza perdere la qualifica di ente non commerciale.
  • Il 5×1000 resta lo strumento più semplice e diffuso per sostenere un ETS, senza alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ed è cumulabile con detrazioni e deduzioni.

Cosa cambia nel 2026 per il Terzo Settore

Il 2026 segna un passaggio storico per la fiscalità del non profit italiano. Con l’entrata a regime del Titolo X del Codice del Terzo Settore, il vecchio impianto normativo delle ONLUS viene definitivamente superato e sostituito da un sistema unico di regole fiscali per gli ETS: Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Fondazioni ed enti generici del Terzo Settore, tutti iscritti al RUNTS. Questo significa che il “bonus terzo settore 2026” non è una misura una tantum, ma un assetto strutturale di deduzioni, detrazioni ed esenzioni che accompagna la vita degli enti no profit e di chi li sostiene.

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La condizione imprescindibile per l’accesso a tutte le agevolazioni è l’iscrizione al RUNTS: gli enti non ancora iscritti, o che hanno perso i requisiti, restano esclusi dai benefici fiscali rafforzati previsti dal Codice, comprese le deduzioni e detrazioni riservate ai loro donatori.

Le agevolazioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Gli enti iscritti al RUNTS possono beneficiare di un pacchetto di agevolazioni fiscali dedicate, distinte da quelle riservate ai donatori.

Agevolazione Descrizione sintetica
Esenzione/riduzione IRES Le attività di interesse generale svolte senza scopo di lucro, secondo i criteri del Codice, non sono considerate commerciali e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Regime forfetario per enti non commerciali Determinazione forfetaria del reddito con coefficienti di redditività ridotti per gli ETS di piccole dimensioni che svolgono attività commerciali marginali.
Regola della marginalità Avanzo di gestione ammesso fino al 6% dei proventi complessivi annui, per un massimo di tre esercizi consecutivi, senza perdita della qualifica di ente non commerciale.
Imposta di registro, bollo e catastali Esenzioni e riduzioni per gli atti posti in essere in diretta attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente.
Esenzioni e agevolazioni IVA Alcune prestazioni tipiche degli ETS (assistenza sociale e sociosanitaria, attività educative, culturali) beneficiano di esenzione o aliquote ridotte.
5×1000 Destinazione di una quota dell’IRPEF dei contribuenti, tramite dichiarazione dei redditi, senza costi aggiuntivi per chi dona.
Social bonus Credito d’imposta per interventi di recupero di immobili pubblici inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati in gestione a ETS.

Le agevolazioni fiscali per chi dona: detrazioni, deduzioni e 5×1000

Chi sostiene un ETS con un’erogazione liberale può scegliere, alternativamente, tra due meccanismi di risparmio fiscale, secondo quanto previsto dall’art. 83 del Codice del Terzo Settore.

Persone fisiche

  • Detrazione IRPEF del 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro di erogazioni nell’anno.
  • Detrazione elevata al 35% per le donazioni destinate a Organizzazioni di Volontariato (ODV), sempre entro il tetto di 30.000 euro.
  • In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato.
  • Le due opzioni non sono cumulabili sulla stessa erogazione: il contribuente deve scegliere quella più conveniente in base alla propria situazione reddituale.
  • Per i redditi superiori a 75.000 euro, dal 2025 si applica un meccanismo di riduzione della detraibilità complessiva degli oneri, con esclusioni per i nuclei con più di due figli a carico o con figli con disabilità.

Imprese ed enti soggetti a IRES

  • Possibilità di dedurre le erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo netto dichiarato, senza un tetto massimo assoluto in euro.
  • La deduzione si applica anche alle erogazioni in natura, nel rispetto dei criteri di valorizzazione previsti dalla normativa.
  • Restano inoltre disponibili, in alternativa e a seconda dei casi, i regimi di deducibilità ordinaria previsti dal TUIR per le liberalità a favore di specifiche categorie di enti.
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5 per mille

Il 5×1000 permette a ogni contribuente persona fisica di destinare, in dichiarazione dei redditi (modello 730, Redditi PF o Certificazione Unica), una quota dell’IRPEF già dovuta a favore di un ETS iscritto nell’apposito elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate. Non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente ed è pienamente cumulabile con le detrazioni o deduzioni per erogazioni liberali effettuate separatamente durante l’anno.

Requisiti per accedere alle agevolazioni

Requisiti per gli enti

  • Iscrizione al RUNTS nella sezione di competenza (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, altri enti del Terzo Settore).
  • Statuto conforme alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal Codice del Terzo Settore, con divieto di distribuzione degli utili.
  • Adempimenti di trasparenza: redazione e deposito del bilancio (per i piccoli enti, il rendiconto per cassa semplificato) e rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal RUNTS.
  • Rispetto della regola di marginalità sull’avanzo di gestione per mantenere la qualifica di ente non commerciale.
  • Per accedere al 5×1000, l’ente deve risultare iscritto in elenco entro le scadenze fissate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate e mantenere i requisiti soggettivi richiesti.

Requisiti per i donatori

  • Tracciabilità del pagamento: le donazioni in denaro devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale, carta di credito o debito, assegno bancario o circolare non trasferibile, o altri sistemi tracciabili. I versamenti in contanti non danno diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
  • Conservazione della documentazione: ricevute, quietanze o estratti conto che attestino l’erogazione vanno conservati per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.
  • Verifica dell’iscrizione dell’ente: il beneficiario deve risultare regolarmente iscritto al RUNTS al momento della donazione.
  • Non cumulabilità detrazione/deduzione: per la stessa erogazione va scelto un solo regime, quello più favorevole.

Come si accede al bonus terzo settore 2026

  1. Per gli enti: presentare domanda di iscrizione al RUNTS tramite il portale telematico dedicato, allegando statuto, atto costitutivo e documentazione richiesta, e mantenere una contabilità conforme al Codice del Terzo Settore.
  2. Per il 5×1000: gli enti già iscritti negli elenchi permanenti non devono ripresentare domanda ogni anno, salvo variazioni; i nuovi enti devono presentare domanda di iscrizione all’elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate entro i termini annuali stabiliti.
  3. Per il donatore persona fisica: effettuare l’erogazione con mezzo tracciabile, conservare la ricevuta e indicare l’importo nel quadro dedicato agli oneri detraibili o deducibili in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF), scegliendo tra detrazione e deduzione.
  4. Per imprese ed enti IRES: registrare l’erogazione liberale in contabilità, verificare il rispetto del limite del 10% del reddito complessivo netto e indicare la deduzione nel modello Redditi.
  5. Per bandi e contributi specifici: monitorare periodicamente gli avvisi pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e dai bandi europei/PNRR dedicati al Terzo Settore, presentando la domanda secondo le modalità e i termini indicati in ciascun avviso.
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Domande frequenti

Cos’è il bonus terzo settore 2026?

Non è un bonus unico ma l’insieme delle agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo Settore per gli ETS iscritti al RUNTS e per chi effettua loro donazioni: detrazioni fino al 35%, deduzioni fino al 10% del reddito, esenzioni IRES, riduzioni su imposte indirette e 5×1000.

Chi può beneficiare delle detrazioni per le donazioni al Terzo Settore?

Tutte le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali tracciabili a favore di ETS regolarmente iscritti al RUNTS, comprese Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore.

Meglio la detrazione del 30% o la deduzione del 10%?

Dipende dal reddito e dall’importo donato: la detrazione conviene generalmente a chi ha redditi medio-bassi e vuole recuperare direttamente il 30-35% della somma erogata entro il tetto di 30.000 euro, mentre la deduzione può risultare più vantaggiosa per redditi elevati o erogazioni importanti, perché riduce la base imponibile complessiva nel limite del 10% del reddito.

Le donazioni in contanti danno diritto all’agevolazione?

No. Per beneficiare di detrazione o deduzione, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili come bonifico, carta o assegno non trasferibile. I contanti escludono qualsiasi vantaggio fiscale.

Come faccio a sapere se un ente è un ETS iscritto al RUNTS?

È possibile verificare l’iscrizione consultando il portale ufficiale del RUNTS, dove sono pubblicati tutti gli enti regolarmente registrati, suddivisi per sezione (organizzazioni di volontariato, APS, fondazioni, imprese sociali, altri enti).

Il 5×1000 si può cumulare con la detrazione per le donazioni?

Sì. Il 5×1000 è una destinazione di una quota d’imposta già dovuta e non comporta alcun costo per il contribuente, quindi è pienamente cumulabile con detrazioni o deduzioni relative a erogazioni liberali effettuate separatamente durante l’anno.

Cosa cambia dal 2026 rispetto al regime precedente?

Dal 1° gennaio 2026 entra a regime il Titolo X del Codice del Terzo Settore: le agevolazioni fiscali si applicano esclusivamente agli ETS iscritti al RUNTS, con il definitivo superamento del regime ONLUS, e diventa operativa la regola di marginalità sull’avanzo di gestione (massimo 6% dei proventi annui per tre esercizi consecutivi).

Conclusione

Il bonus terzo settore 2026 rappresenta il punto di arrivo di un percorso normativo pluriennale che unifica e rafforza la fiscalità degli ETS italiani. Per gli enti, la parola d’ordine è iscrizione e permanenza nel RUNTS, insieme al rispetto dei nuovi limiti di marginalità dell’avanzo di gestione. Per i donatori, privati e imprese, la convenienza fiscale è concreta ma richiede attenzione: pagamenti tracciabili, scelta consapevole tra detrazione e deduzione, e verifica preventiva dello status dell’ente beneficiario. Affidarsi a un commercialista o a un centro di assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi resta il modo più sicuro per ottimizzare il beneficio fiscale evitando errori formali.

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