NASpI anticipata

NASpI anticipata: come richiederla per avviare un’attività autonoma

La NASpI anticipata 2026 permette a chi percepisce l’indennità di disoccupazione di ottenere il residuo delle mensilità spettanti per avviare un’attività di lavoro autonomo, aprire un’impresa individuale (commerciale, artigiana o agricola) oppure sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa di lavoro. La domanda va presentata online all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. La novità più importante del 2026, introdotta dalla Legge di Bilancio e resa operativa dal messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026, è che l’anticipazione non viene più pagata in un’unica soluzione: dal 1° gennaio 2026 l’importo è erogato in due rate, il 70% subito e il restante 30% al termine del periodo teorico della NASpI (o comunque entro sei mesi dalla domanda).

Punti chiave

  • La NASpI anticipata (detta anche incentivo all’autoimprenditorialità) è la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione a chi avvia un’attività autonoma, un’impresa individuale o entra in una cooperativa di lavoro.
  • Dal 1° gennaio 2026 il pagamento avviene in due rate: 70% alla liquidazione della domanda e 30% a fine periodo teorico NASpI (max 6 mesi dalla domanda), non più in unica soluzione come in passato.
  • La domanda si presenta entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività, in via telematica sul sito INPS oppure tramite patronati e Contact Center Multicanale.
  • L’importo corrisponde alla somma delle mensilità NASpI residue, al netto degli assegni per il nucleo familiare (ANF).
  • La seconda rata non viene erogata (e va restituita l’intera anticipazione) se nel frattempo si viene assunti come lavoratori subordinati o si ottiene una pensione diretta.
  • Chi riceve l’anticipazione non matura contribuzione figurativa per il periodo coperto dalla NASpI.
  • In alternativa all’anticipazione, chi apre partita IVA può continuare a percepire la NASpI mensile comunicando il reddito previsto: sopra i 5.500 euro annui la prestazione cessa.

Che cos’è la NASpI anticipata

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS a chi ha perso involontariamente il lavoro. Oltre alla fruizione mensile ordinaria, la normativa consente di richiedere la liquidazione anticipata del residuo delle mensilità spettanti in un’unica erogazione (oggi frazionata in due rate), destinata a finanziare l’avvio di una nuova attività lavorativa in forma autonoma o d’impresa. Questo strumento, spesso chiamato anche “incentivo all’autoimprenditorialità”, nasce per favorire il passaggio dalla disoccupazione al lavoro indipendente, offrendo liquidità immediata a chi vuole reinvestire il proprio sussidio in un progetto imprenditoriale o professionale.

È bene distinguere la NASpI anticipata da altre misure di sostegno all’autoimpiego (come i bandi regionali o gli incentivi under 35): l’anticipazione NASpI non è un contributo aggiuntivo, ma semplicemente il pagamento in anticipo di una prestazione già maturata e spettante al lavoratore.

Chi può richiedere la NASpI anticipata: requisiti

Per accedere all’anticipazione occorre prima di tutto avere diritto alla NASpI, quindi soddisfare i requisiti ordinari della prestazione:

  • stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, scadenza di contratto a termine, dimissioni per giusta causa o dimissioni durante il periodo di maternità/paternità tutelata);
  • almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • presentazione della domanda di NASpI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro.

Accertato il diritto alla prestazione, per ottenere l’anticipazione è necessario rientrare in una delle seguenti condizioni:

  • avviare un’attività di lavoro autonomo, anche in forma professionale, con o senza apertura di partita IVA;
  • avviare un’attività d’impresa individuale di tipo commerciale, artigiano o agricolo;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, a condizione che il rapporto mutualistico preveda lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte del socio.
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L’anticipazione può essere richiesta anche da chi intende proseguire a tempo pieno un’attività autonoma già avviata durante il precedente rapporto di lavoro dipendente cessato, cioè quello che ha dato origine alla NASpI. In questo caso il termine dei 30 giorni per la domanda decorre dalla data di presentazione della domanda di NASpI, e non dall’avvio dell’attività (già in corso).

Le novità 2026: pagamento in due rate

Fino al 2025 la NASpI anticipata veniva liquidata interamente in un’unica soluzione al momento dell’accoglimento della domanda. La Legge di Bilancio 2026 ha modificato questo meccanismo: per le domande presentate dal 1° gennaio 2026, l’importo complessivo spettante viene diviso in due tranche.

Rata Percentuale Quando viene erogata
Prima rata 70% dell’importo totale Alla liquidazione della domanda di anticipazione (dopo l’accoglimento da parte dell’INPS)
Seconda rata 30% dell’importo residuo Al termine del periodo teorico di durata della NASpI, e comunque non oltre 6 mesi dalla domanda di anticipazione, previa verifica dei requisiti

La seconda rata è subordinata alla verifica che, nel frattempo, il beneficiario non si sia rioccupato con un contratto di lavoro subordinato e non abbia acquisito il diritto a una pensione diretta (fa eccezione il rapporto di lavoro subordinato instaurato proprio con la cooperativa per cui è stata sottoscritta la quota di capitale). Se una di queste condizioni ostative si verifica dopo l’incasso della prima rata, la seconda tranche non viene pagata e scatta l’obbligo di restituire integralmente quanto già percepito.

Un caso particolare riguarda chi, dopo aver incassato la prima rata, presenta domanda di assegno ordinario di invalidità: le due prestazioni non sono pienamente cumulabili, quindi il beneficiario deve scegliere. Se opta per l’assegno di invalidità perde il diritto alla seconda rata NASpI; se conferma la NASpI anticipata, riceve anche il residuo 30% ma il pagamento dell’assegno di invalidità resta sospeso per l’intero periodo teorico di spettanza della NASpI.

Resta fermo, come in passato, che il periodo coperto dalla NASpI anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Come si calcola l’importo della NASpI anticipata

L’importo dell’anticipazione corrisponde alla somma delle mensilità di NASpI residue che il beneficiario avrebbe ricevuto proseguendo con la fruizione mensile ordinaria, al netto degli eventuali assegni per il nucleo familiare (ANF), che non rientrano nel calcolo dell’anticipazione. Per stimare la cifra spettante occorre quindi partire dal calcolo standard della NASpI:

Elemento Valore/Regola 2026
Base di calcolo Retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni
Percentuale fino alla soglia 75% della retribuzione media, se questa è pari o inferiore a 1.456,72 euro mensili
Percentuale oltre la soglia 75% di 1.456,72 euro + 25% della parte di retribuzione eccedente tale soglia
Massimale mensile lordo 1.584,70 euro (2026)
Durata massima Metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi
Décalage Riduzione progressiva dell’importo mensile nel tempo, secondo le regole vigenti
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Una volta determinato l’importo mensile e la durata residua della NASpI, il totale dell’anticipazione si ottiene moltiplicando la mensilità spettante per il numero di mensilità ancora da erogare al momento della domanda, al netto dell’ANF. Su questo totale si applicano poi le due percentuali di erogazione (70% e 30%) previste dalla disciplina 2026. Per una stima realistica conviene utilizzare il servizio di simulazione disponibile nel portale INPS o rivolgersi a un patronato, poiché l’importo definitivo dipende dalla storia contributiva individuale e dalle mensilità già percepite prima della richiesta di anticipazione.

Procedura passo dopo passo: come richiedere la NASpI anticipata

  1. Verifica dei requisiti. Controlla di avere diritto alla NASpI (o di essere già titolare della prestazione) e di rientrare in una delle categorie ammesse all’anticipazione (lavoro autonomo, impresa individuale, cooperativa).
  2. Avvio dell’attività. Apri la partita IVA, avvia formalmente l’attività d’impresa (es. iscrizione al Registro Imprese) o sottoscrivi la quota di capitale sociale della cooperativa. È da questa data che decorrono i 30 giorni per presentare la domanda (salvo il caso di attività già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente cessato).
  3. Presentazione della domanda entro 30 giorni. Accedi al servizio online dedicato sul sito INPS con SPID, CIE o CNS, oppure rivolgiti a un patronato o al Contact Center Multicanale (numero verde 803 164 da rete fissa, o 06 164 164 da cellulare).
  4. Allegare la documentazione. Occorre fornire la prova dell’avvio dell’attività (es. visura camerale, comunicazione di apertura partita IVA, atto di sottoscrizione della quota sociale), ricorrendo, dove ammesso, anche all’autocertificazione.
  5. Istruttoria INPS. L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti e l’ammissibilità della domanda.
  6. Erogazione della prima rata (70%). Una volta accolta la domanda, l’INPS liquida la prima tranche pari al 70% dell’importo complessivo spettante.
  7. Verifica finale e pagamento della seconda rata (30%). Al termine del periodo teorico della NASpI, o comunque entro 6 mesi dalla domanda, l’INPS controlla l’assenza di rioccupazione subordinata o di pensione diretta e, se non vi sono cause ostative, eroga il saldo residuo.

È consigliabile conservare tutta la documentazione relativa all’avvio dell’attività e monitorare le comunicazioni INPS (anche tramite il cassetto previdenziale online), poiché eventuali richieste di integrazione documentale vanno riscontrate tempestivamente per non rallentare l’erogazione.

NASpI anticipata o NASpI mensile con partita IVA: quale scegliere

Chi avvia un’attività autonoma non è obbligato a richiedere l’anticipazione: può anche continuare a percepire la NASpI con le consuete modalità mensili, comunicando all’INPS il reddito annuo che prevede di ricavare dalla nuova attività entro un mese dall’inizio della stessa. In questo caso:

  • se il reddito previsto resta entro 5.500 euro annui, la NASpI viene ridotta in proporzione, ma continua a essere erogata mese per mese;
  • se il reddito previsto supera 5.500 euro annui, il diritto alla NASpI cessa.

La scelta tra le due opzioni dipende dalle esigenze di liquidità: l’anticipazione conviene a chi ha bisogno di un capitale iniziale consistente per avviare l’attività (acquisto di attrezzature, scorte, spese di costituzione), mentre la fruizione mensile può essere preferibile per chi prevede un avvio più graduale dell’attività o entrate incerte nei primi mesi.

Domande frequenti sulla NASpI anticipata

Entro quanti giorni va presentata la domanda di NASpI anticipata?

Entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività autonoma, d’impresa o dalla sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa. Se l’attività autonoma era già in corso durante il rapporto di lavoro dipendente che ha dato origine alla NASpI, il termine decorre invece dalla data di presentazione della domanda di NASpI.

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La NASpI anticipata viene ancora pagata in un’unica soluzione nel 2026?

No. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2026 il pagamento è suddiviso in due rate: il 70% dell’importo complessivo alla liquidazione della domanda e il restante 30% al termine del periodo teorico di durata della NASpI (o comunque non oltre 6 mesi dalla domanda), previa verifica dell’assenza di rioccupazione subordinata o di pensione diretta.

Cosa succede se dopo aver ricevuto la prima rata trovo un lavoro dipendente?

La seconda rata non viene erogata e, se la rioccupazione con lavoro subordinato interviene dopo il pagamento della prima tranche, scatta l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione già percepita. Fa eccezione il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la cooperativa per la quale è stata sottoscritta la quota di capitale sociale.

Come si calcola l’importo esatto della NASpI anticipata?

L’importo corrisponde alla somma delle mensilità di NASpI residue non ancora percepite, calcolate sulla base della retribuzione media imponibile degli ultimi 4 anni (75% fino a 1.456,72 euro, più il 25% della parte eccedente, entro il massimale di 1.584,70 euro mensili per il 2026), al netto degli assegni per il nucleo familiare. Per una stima personalizzata è consigliabile usare il simulatore INPS o rivolgersi a un patronato.

Dove e come si presenta la domanda?

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica: tramite il servizio online dedicato sul portale INPS (accesso con SPID, CIE o CNS), oppure tramite un patronato o il Contact Center Multicanale dell’INPS.

Chi ha una partita IVA deve comunque comunicare i redditi all’INPS?

Sì, se non si è scelta l’anticipazione ma si continua a percepire la NASpI mensile durante lo svolgimento dell’attività autonoma, il reddito annuo previsto va comunicato entro un mese dall’inizio dell’attività: sotto 5.500 euro la prestazione viene ridotta, sopra tale soglia cessa. Chi opta per l’anticipazione in un’unica liquidazione (nelle due rate) non percepisce più mensilità NASpI ordinarie, salvo il saldo finale del 30%.

Conclusione

La NASpI anticipata resta nel 2026 uno degli strumenti più concreti per chi, dopo la perdita di un lavoro dipendente, decide di reinvestire l’indennità di disoccupazione in un progetto di lavoro autonomo, in un’impresa individuale o in una cooperativa di lavoro. La principale novità dell’anno è il passaggio dal pagamento in un’unica soluzione a un meccanismo in due rate (70% e 30%), pensato per rafforzare i controlli sulla effettiva prosecuzione del progetto imprenditoriale. Prima di presentare domanda, è essenziale verificare con attenzione i requisiti, calcolare l’importo spettante e valutare, caso per caso, se l’anticipazione o la fruizione mensile della NASpI sia la soluzione più adatta alle proprie esigenze di liquidità. In caso di dubbi, il supporto di un patronato o di un consulente del lavoro può aiutare a evitare errori nella domanda e nella gestione della documentazione richiesta dall’INPS.

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