Bonus barriere architettoniche: guida aggiornata

Bonus barriere architettoniche: guida aggiornata

Nel 2026 il bonus barriere architettoniche al 75% non è stato prorogato dalla Legge di Bilancio: il 31 dicembre 2025 è stata l’ultima data utile per i pagamenti con l’aliquota maggiorata. Chi sostiene oggi spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche può comunque detrarle attraverso il Bonus Ristrutturazioni ordinario, con aliquota del 50% se l’intervento riguarda l’abitazione principale e del 36% per le altre unità immobiliari, entro un tetto di spesa di 96.000 euro per immobile e con detrazione IRPEF ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

In questa guida trovi tutto quello che serve per orientarti nel nuovo quadro normativo 2026: cosa è cambiato rispetto al vecchio bonus 75%, quali interventi sono ancora agevolabili, quali sono i limiti di spesa aggiornati, come funziona la richiesta e quali documenti servono per non perdere la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Punti chiave

  • Il bonus barriere architettoniche al 75% è scaduto il 31 dicembre 2025 e non è stato rinnovato dalla Legge di Bilancio 2026.
  • Dal 1° gennaio 2026 gli interventi per l’accessibilità rientrano nel Bonus Ristrutturazioni: 50% per la prima casa, 36% per le altre unità immobiliari.
  • Il tetto massimo di spesa agevolabile è 96.000 euro per unità immobiliare, cumulativo con le altre spese di ristrutturazione sostenute nello stesso anno sull’immobile.
  • La detrazione si recupera obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo (non più 5 come nel vecchio bonus 75%).
  • Sconto in fattura e cessione del credito non sono più utilizzabili: resta solo la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
  • Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici del DM 236/1989 su accessibilità, visitabilità e adattabilità.
  • Il pagamento va effettuato tramite bonifico parlante, pena la perdita del beneficio fiscale.

Cosa è cambiato: dal bonus 75% al bonus ristrutturazioni

Il cosiddetto “bonus barriere architettoniche 75%” era una misura introdotta con l’articolo 119-ter del Decreto Rilancio, pensata per incentivare interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, con un’aliquota di favore molto più alta rispetto agli altri bonus edilizi. La misura, più volte prorogata, non ha però trovato conferma nella Legge di Bilancio 2026: per tutti i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 l’aliquota maggiorata non è più applicabile.

Questo non significa che l’abbattimento delle barriere architettoniche non sia più agevolato: gli interventi restano detraibili, ma confluiscono nella disciplina generale del Bonus Ristrutturazioni (ex articolo 16-bis del TUIR), con le aliquote ordinarie previste per il 2026:

  • 50% per gli interventi effettuati sull’abitazione principale del contribuente;
  • 36% per gli interventi effettuati su seconde case o altri immobili non adibiti ad abitazione principale.
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Rispetto al passato cambia anche il piano di rientro della detrazione: non più 5 quote annuali, come previsto per il vecchio bonus 75%, ma 10 quote annuali di pari importo, in linea con la disciplina ordinaria del bonus ristrutturazioni.

Interventi agevolabili

Restano ammessi alla detrazione gli interventi finalizzati a eliminare le barriere architettoniche negli edifici esistenti, purché conformi ai requisiti tecnici stabiliti dal Decreto Ministeriale 236/1989 in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi. Tra gli interventi più richiesti figurano:

  • Installazione di ascensori e montacarichi;
  • Montascale, servoscala e pedane elevatrici;
  • Realizzazione di rampe di accesso esterne e interne;
  • Adeguamento dei bagni (docce a filo pavimento, maniglioni di sostegno, sanitari accessibili);
  • Allargamento di porte e corridoi per il passaggio di sedie a rotelle;
  • Sostituzione di pavimentazioni con superfici antisdrucciolo;
  • Installazione di sistemi domotici per l’apertura automatica di porte, finestre e cancelli;
  • Interventi su citofoni, videocitofoni e dispositivi di comunicazione accessibili.

È importante sottolineare che, a differenza del vecchio bonus 75%, non è più richiesta necessariamente la presenza di una persona con disabilità o over 65 in famiglia: l’agevolazione, rientrando nel bonus ristrutturazioni, è aperta a chiunque sostenga spese per interventi di questo tipo su un immobile posseduto o detenuto a titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, altro diritto reale, locazione o comodato registrati).

Tetti di spesa e aliquote 2026

Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è fissato in 96.000 euro per unità immobiliare, per anno. Si tratta di un tetto cumulativo: se sull’immobile sono già stati sostenuti altri interventi di ristrutturazione edilizia nello stesso anno, le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche si sommano alle altre fino al raggiungimento del massimale.

Parametro Valore 2026
Aliquota abitazione principale 50%
Aliquota altri immobili 36%
Tetto massimo di spesa 96.000 € per unità immobiliare
Ripartizione della detrazione 10 quote annuali di pari importo
Cessione del credito / sconto in fattura Non più disponibili
Modalità di pagamento Bonifico bancario o postale “parlante”
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Va ricordato che questi valori si applicano alle spese sostenute dal 1° gennaio 2026. Per gli interventi pagati entro il 31 dicembre 2025 resta valida, in sede di dichiarazione dei redditi, l’aliquota del 75% con ripartizione in 5 anni, secondo la disciplina previgente.

Come si richiede la detrazione

Per beneficiare della detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2026 è necessario seguire alcuni passaggi:

  1. Verifica dei requisiti tecnici: l’intervento deve rispettare le specifiche del DM 236/1989 in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. È consigliabile farsi assistere da un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere) per la corretta progettazione e asseverazione.
  2. Pagamento tramite bonifico parlante: il bonifico deve riportare la causale specifica del bonus, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del soggetto che effettua i lavori.
  3. Conservazione della documentazione: fatture, bonifici, eventuale documentazione tecnica e, se richiesta, comunicazione preventiva o asseverazioni devono essere conservate per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate.
  4. Indicazione in dichiarazione dei redditi: la detrazione va indicata nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche relativo all’anno di sostenimento della spesa, ripartendo l’importo in 10 rate annuali di pari importo.
  5. Recupero dell’aliquota in 10 anni: a differenza del vecchio bonus 75% (5 anni), l’importo detratto viene recuperato con quote annuali costanti per un decennio, riducendo l’imposta lorda dovuta ogni anno.

Non essendo più disponibili sconto in fattura e cessione del credito, il contribuente deve necessariamente avere capienza IRPEF sufficiente per sfruttare la detrazione nei dieci anni previsti, un aspetto da valutare con attenzione insieme al proprio commercialista o CAF prima di avviare i lavori.

Chi può beneficiarne

Possono usufruire della detrazione i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione), i familiari conviventi, gli inquilini e i comodatari, purché in possesso di un titolo idoneo alla detenzione dell’immobile e a condizione che sostengano effettivamente la spesa. L’immobile oggetto dell’intervento può essere sia l’abitazione principale sia una seconda casa, con l’aliquota che varia di conseguenza (50% o 36%).

Domande frequenti

Il bonus barriere architettoniche al 75% esiste ancora nel 2026?

No. La detrazione maggiorata al 75% è terminata il 31 dicembre 2025 e la Legge di Bilancio 2026 non ne ha previsto la proroga. Per le spese sostenute dal 2026 si applicano le aliquote ordinarie del bonus ristrutturazioni: 50% per la prima casa e 36% per gli altri immobili.

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Quali interventi rientrano ancora nell’agevolazione nel 2026?

Ascensori, montascale, servoscala, rampe di accesso, adeguamento dei bagni, allargamento di porte e corridoi, pavimentazioni antisdrucciolo e sistemi domotici per l’accessibilità, purché conformi ai requisiti tecnici del DM 236/1989.

È ancora possibile utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura?

No. Dal Decreto Legge 39/2024 queste opzioni sono state abolite per la quasi totalità dei bonus edilizi, incluso quello per le barriere architettoniche. Nel 2026 l’unica modalità di fruizione è la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

In quante rate si recupera la detrazione nel 2026?

In 10 quote annuali di pari importo, contro le 5 rate previste dal precedente bonus 75%. Questo allunga i tempi di recupero fiscale ma è coerente con la disciplina ordinaria del bonus ristrutturazioni.

Qual è il tetto massimo di spesa detraibile?

96.000 euro per unità immobiliare all’anno. Il limite è cumulativo con altre spese di ristrutturazione edilizia sostenute sullo stesso immobile nello stesso anno d’imposta.

Serve la presenza di una persona con disabilità in famiglia per accedere al bonus 2026?

No. A differenza di alcune interpretazioni riferite al vecchio bonus 75%, l’agevolazione 2026, rientrando nel bonus ristrutturazioni ordinario, non richiede la presenza di un componente del nucleo familiare con disabilità o over 65: è sufficiente che l’intervento risponda ai requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla normativa.

Conclusione

Il quadro delle agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche cambia sensibilmente nel 2026: con la fine del bonus 75%, chi vuole rendere la propria abitazione più accessibile deve fare riferimento alle aliquote ordinarie del bonus ristrutturazioni, il tetto di spesa di 96.000 euro e la ripartizione decennale della detrazione. Restano invariati gli interventi ammissibili e i requisiti tecnici di riferimento (DM 236/1989), mentre sono definitivamente escluse le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Prima di avviare i lavori è quindi fondamentale valutare con un tecnico abilitato e con un commercialista la convenienza fiscale dell’intervento, la propria capienza IRPEF e la corretta documentazione da conservare per non perdere il beneficio in fase di controllo.

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