NASpI e partita IVA: sono compatibili? Guida completa
Sì, NASpI e partita IVA sono compatibili. Aprire una partita IVA, avviare un’attività autonoma o d’impresa individuale mentre si percepisce l’indennità di disoccupazione NASpI non fa perdere automaticamente il sussidio INPS. La condizione essenziale è comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (o dall’inizio della prestazione, se la partita IVA è già aperta): in base a quanto dichiarato, l’indennità può continuare ridotta dell’80% del reddito previsto oppure decadere, se il reddito supera la soglia di legge. Chi vuole invece investire tutta la NASpI residua per mettersi in proprio può chiedere la NASpI anticipata, che dal 2026 non viene più erogata in un’unica soluzione ma in due rate.
Punti chiave
- NASpI e partita IVA possono coesistere: l’apertura della partita IVA, da sola, non fa decadere il diritto all’indennità.
- Conta il reddito effettivamente prodotto, non la semplice esistenza formale della posizione fiscale: lo ha ribadito il Tribunale di Milano con sentenza del 12 giugno 2026.
- Obbligo di comunicare il reddito annuo presunto all’INPS tramite il modello NASpI-Com entro 30 giorni dall’avvio dell’attività autonoma, anche se il reddito previsto è pari a zero.
- Chi aveva già un’attività autonoma attiva al 1° gennaio deve inviare la comunicazione annuale entro il 31 gennaio, per non interrompere il pagamento.
- Se il reddito annuo presunto resta entro la soglia di 5.500 euro, la NASpI continua ma viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di fruizione residuo.
- Se il reddito supera la soglia, il diritto alla NASpI decade dal momento in cui inizia l’attività.
- La NASpI anticipata (l’intero importo residuo richiesto in anticipo per avviare un lavoro autonomo) dal 1° gennaio 2026 non è più liquidata in un’unica soluzione, ma in due rate distinte: 70% subito e 30% a saldo dopo una verifica di continuità dell’attività.
Come funziona la compatibilità tra NASpI e partita IVA
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è pensata per sostenere il reddito di chi ha perso involontariamente il lavoro, ma la normativa (art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015) prevede espressamente la possibilità di svolgere un’attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di partecipare a una start-up senza perdere automaticamente il diritto all’indennità. In altre parole, aprire la partita IVA non equivale, di per sé, a “trovare un nuovo lavoro” agli occhi dell’INPS: quello che rileva è il reddito che questa attività produce effettivamente.
Questo principio è stato di recente rafforzato anche dalla giurisprudenza: il Tribunale di Milano, con sentenza del 12 giugno 2026, ha chiarito che la sola apertura di una partita IVA “dormiente”, priva di ricavi o compensi effettivi, non può giustificare né la decadenza dalla NASpI né la restituzione delle somme già percepite. Occorre distinguere sempre tra l’esistenza formale della posizione fiscale, l’effettivo svolgimento dell’attività e la concreta produzione di reddito. Anche una precedente pronuncia della Cassazione, nella primavera del 2026, era andata nella stessa direzione, escludendo la decadenza quando non risulti un’attività autonoma realmente esercitata.
Di conseguenza, l’INPS non può basarsi solo sulla partita IVA attiva o sull’iscrizione alla Gestione separata per revocare l’indennità: deve verificare in concreto se, nel periodo contestato, sia stato prodotto reddito. Questo non significa però che si possa ignorare gli obblighi di comunicazione: la legge impone comunque di dichiarare il reddito presunto, pena la perdita del beneficio del dubbio in caso di controllo.
Chi può aprire la partita IVA durante la NASpI
Possono farlo, in linea di principio, tutti i beneficiari della NASpI: lavoratori dipendenti licenziati o dimessi per giusta causa, collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, e più in generale chiunque percepisca l’indennità e voglia intraprendere un’attività autonoma, avviare una ditta individuale o una start-up innovativa. Non è richiesta un’autorizzazione preventiva dell’INPS: basta rispettare gli obblighi informativi descritti di seguito.
Obblighi di comunicazione: reddito presunto e modello NASpI-Com
Il punto più delicato, e quello su cui si concentra la maggior parte dei contenziosi, è l’obbligo di comunicazione. Il beneficiario della NASpI che intraprende un’attività di lavoro autonomo o avvia una partita IVA deve comunicare all’INPS il reddito annuo che prevede di ricavarne, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa. La comunicazione va fatta tramite il modello NASpI-Com, disponibile nell’area riservata del sito INPS o tramite Patronato.
Alcuni punti pratici da tenere presente nel 2026:
- La comunicazione è dovuta anche se il reddito previsto è pari a zero euro, o se la partita IVA resta formalmente aperta ma inattiva.
- Se l’attività autonoma inizia dopo il 1° gennaio, i 30 giorni decorrono dalla data di effettivo avvio dell’attività.
- Chi aveva un’attività autonoma già avviata e un reddito da lavoro autonomo in corso al 1° gennaio deve trasmettere una nuova comunicazione, il modello NASpI-Com “annuale”, entro la scadenza del 31 gennaio, per evitare l’interruzione del pagamento dell’indennità nelle mensilità successive.
- La mancata o tardiva comunicazione può comportare la decadenza dal beneficio e la richiesta di restituzione delle somme, salvo che, come chiarito dalla giurisprudenza più recente, non risulti che l’attività non sia stata realmente svolta o non abbia prodotto reddito nel periodo contestato.
In pratica, conviene sempre comunicare per iscritto e tempestivamente, anche in assenza di ricavi, per evitare contestazioni successive: l’onere di dimostrare l’assenza di reddito, in caso di verifica INPS, ricade comunque sul beneficiario.
La riduzione dell’80% dell’indennità: come si calcola
Se il reddito annuo presunto derivante dall’attività autonoma o d’impresa individuale non supera la soglia di legge di 5.500 euro, la NASpI non decade ma viene ridotta. La riduzione è pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra la data di inizio dell’attività e la data di fine teorica della prestazione (o, se antecedente, la fine dell’anno).
Se invece il reddito annuo presunto supera la soglia dei 5.500 euro, il diritto alla NASpI decade dal momento di inizio dell’attività, salvo i chiarimenti giurisprudenziali già ricordati sulla necessità di reddito effettivamente prodotto.
A consuntivo, l’INPS confronta il reddito effettivamente dichiarato (tramite dichiarazione dei redditi o CU) con quello presunto comunicato: se ci sono differenze, procede a conguaglio, chiedendo la restituzione di quanto eventualmente percepito in eccesso oppure, in alcuni casi, integrando quanto dovuto.
NASpI anticipata: cos’è e la differenza con l’anticipazione in un’unica soluzione
Diverso dal caso della “compatibilità” appena descritta è lo strumento della NASpI anticipata: il beneficiario che vuole avviare un’attività di lavoro autonomo, un’impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa può chiedere la liquidazione anticipata dell’importo residuo della NASpI non ancora percepito, in un’unica richiesta, invece di riceverlo mese per mese.
Fino al 31 dicembre 2025 questa anticipazione veniva erogata in un’unica soluzione: l’intero importo residuo spettante veniva accreditato in un’unica tranche dopo l’accoglimento della domanda. Dal 1° gennaio 2026, la disciplina è cambiata: la liquidazione avviene in due rate.
| Rata | Importo | Quando viene erogata |
|---|---|---|
| Prima rata | 70% dell’importo residuo spettante | Dopo l’accoglimento della domanda, con accredito sull’IBAN indicato |
| Seconda rata (saldo) | 30% residuo | Al termine del periodo teorico di durata della NASpI, e comunque non oltre 6 mesi dalla domanda di anticipazione, previa verifica della continuità dell’attività avviata |
La ratio della riforma è dichiaratamente anti-abuso: con il vecchio sistema in unica soluzione, era possibile incassare l’intero importo, aprire una partita IVA pro forma e cessare rapidamente l’attività senza conseguenze immediate. La seconda rata funziona ora come un meccanismo di verifica posticipata: l’INPS liquida il saldo solo se accerta che il beneficiario sta effettivamente proseguendo l’attività autonoma dichiarata in domanda. Le richieste presentate fino al 31 dicembre 2025 restano invece soggette alla vecchia regola dell’unica soluzione.
È importante non confondere i due istituti: la compatibilità “ordinaria” tra NASpI e partita IVA (con comunicazione del reddito presunto e riduzione dell’80%) consente di continuare a percepire l’indennità mese per mese mentre si lavora in autonomo; la NASpI anticipata, invece, comporta la rinuncia alle mensilità future in cambio della liquidazione (oggi in due rate) dell’importo residuo, per finanziare l’avvio dell’attività.
Esempio pratico
Marco percepisce la NASpI da 6 mesi, con un importo mensile di 900 euro e una durata residua di 8 mesi. A luglio 2026 decide di aprire una partita IVA in regime forfettario per lavorare come consulente informatico, prevedendo un reddito annuo di circa 4.000 euro per gli 8 mesi restanti di prestazione.
- Entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, Marco invia all’INPS il modello NASpI-Com indicando il reddito annuo presunto di 4.000 euro.
- Poiché 4.000 euro è inferiore alla soglia di 5.500 euro, la NASpI non decade, ma viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di fruizione residua.
- Marco continuerà quindi a percepire la NASpI, con l’importo mensile ridotto in base al calcolo INPS, per tutta la durata residua della prestazione, mentre porta avanti la sua attività di consulenza.
- A fine anno, se il reddito effettivo risulterà diverso da quello presunto, l’INPS effettuerà il conguaglio sulla base della dichiarazione dei redditi.
Se invece Marco avesse preferito investire subito tutta la NASpI residua per comprare attrezzature e avviare l’attività su basi più solide, avrebbe potuto chiedere la NASpI anticipata: in questo caso, dal 2026, avrebbe ricevuto il 70% dell’importo residuo alla domanda e il restante 30% dopo la verifica della prosecuzione dell’attività, entro un termine massimo di 6 mesi.
Domande frequenti
Aprire la partita IVA fa perdere subito la NASpI?
No. L’apertura della partita IVA, da sola, non comporta la perdita automatica della NASpI. Conta il reddito effettivamente prodotto e la corretta comunicazione all’INPS del reddito presunto entro 30 giorni. Lo ha ribadito anche il Tribunale di Milano nella sentenza del 12 giugno 2026, distinguendo tra esistenza formale della posizione fiscale ed effettivo svolgimento dell’attività.
Cosa succede se non comunico il reddito presunto all’INPS?
La mancata comunicazione entro 30 giorni espone al rischio di decadenza dal beneficio e di richiesta di restituzione delle somme percepite. È quindi sempre consigliabile inviare il modello NASpI-Com anche quando si prevede un reddito pari a zero, per evitare contestazioni future.
Qual è la soglia di reddito oltre la quale la NASpI decade?
Per chi avvia un’attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale, la soglia di reddito annuo presunto è di 5.500 euro. Sotto questa soglia l’indennità continua, ridotta dell’80% del reddito previsto; oltre questa soglia, il diritto alla NASpI decade dal momento di inizio dell’attività.
Che differenza c’è tra la compatibilità NASpI-partita IVA e la NASpI anticipata?
Nella compatibilità ordinaria si continua a percepire la NASpI mese per mese, ridotta in base al reddito presunto comunicato. Con la NASpI anticipata, invece, si rinuncia alle mensilità future per ricevere in anticipo l’importo residuo della prestazione: dal 2026 questo importo non è più erogato in un’unica soluzione ma in due rate (70% e 30%), con la seconda rata subordinata alla verifica della prosecuzione effettiva dell’attività.
Devo comunicare il reddito presunto anche se la partita IVA era già aperta prima di perdere il lavoro?
Sì. Chi ha un’attività autonoma già in corso al 1° gennaio deve inviare la comunicazione annuale tramite modello NASpI-Com entro il 31 gennaio, per continuare a ricevere la NASpI senza interruzioni nei mesi successivi.
La NASpI anticipata richiesta nel 2025 segue le stesse regole del 2026?
No. Le domande di NASpI anticipata presentate fino al 31 dicembre 2025 restano soggette alla vecchia disciplina, con erogazione in un’unica soluzione. Solo le domande presentate dal 1° gennaio 2026 seguono il nuovo sistema in due rate (70% e 30%).
Conclusione
NASpI e partita IVA sono, quindi, pienamente compatibili: la normativa consente di avviare un’attività autonoma senza dover rinunciare all’indennità di disoccupazione, a patto di rispettare l’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto entro 30 giorni e di tenere conto della riduzione dell’80% quando il reddito resta sotto la soglia di 5.500 euro. La giurisprudenza più recente, dal Tribunale di Milano alla Cassazione, ha inoltre chiarito che è il reddito effettivamente prodotto, e non la semplice apertura della partita IVA, a determinare l’eventuale decadenza dal beneficio. Chi invece vuole investire subito l’intero importo residuo per mettersi in proprio può valutare la NASpI anticipata, ricordando che dal 2026 la liquidazione avviene in due rate (70% e 30%) e non più in un’unica soluzione. In ogni caso, prima di aprire la partita IVA o presentare domanda di anticipazione, è consigliabile verificare la propria situazione specifica con un Patronato o un consulente del lavoro, per calcolare correttamente l’impatto sulla propria indennità.
