Esenzione ticket sanitario Lombardia E13: guida completa

Esenzione ticket sanitario Lombardia E13: guida completa

L’esenzione ticket sanitario Lombardia E13 è l’agevolazione regionale che esclude dal pagamento del ticket sanitario i lavoratori iscritti alle liste di mobilità, in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), in cassa integrazione in deroga o coinvolti in un contratto di solidarietà, insieme ai loro familiari fiscalmente a carico. Il diritto spetta a chi percepisce una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o dell’indennità di mobilità, non superiore ai massimali mensili stabiliti dall’INPS. Si richiede tramite autocertificazione presso ASST, farmacie o online sul Fascicolo Sanitario Elettronico, e ha validità annuale, non rinnovabile in automatico.

Punti chiave

  • L’esenzione E13 è un codice regionale della Lombardia, non un codice nazionale.
  • Spetta a chi è iscritto alle liste di mobilità o percepisce CIGS, cassa integrazione in deroga o è coperto da contratto di solidarietà.
  • Vale anche per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore beneficiario.
  • Il requisito principale è reddituale: la retribuzione, incluse le integrazioni salariali, non deve superare i massimali mensili fissati dall’INPS.
  • Copre farmaci, visite specialistiche, diagnostica strumentale, esami di laboratorio e alcune prestazioni odontoiatriche tramite il Servizio Sanitario Regionale.
  • Si richiede con autocertificazione presso ASST, farmacie convenzionate o tramite il portale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con SPID.
  • La validità è annuale (dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo) e il rinnovo non è automatico.
  • È diversa dai codici nazionali E01-E04, che si basano su età, disoccupazione, assegno sociale o pensione minima.

Cos’è l’esenzione E13 e a chi spetta

Il codice di esenzione E13 è una delle integrazioni regionali lombarde ai codici di esenzione dal ticket sanitario per motivi reddituali. A differenza dei codici nazionali validi in tutta Italia, l’E13 è specifico della Regione Lombardia e riguarda una platea ben definita di lavoratori che attraversano una fase di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Possono richiedere l’esenzione E13 i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale (SSR) che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • iscrizione alle liste di mobilità;
  • Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
  • cassa integrazione in deroga;
  • contratto di solidarietà.

L’esenzione si estende automaticamente, in fase di autocertificazione, anche ai familiari fiscalmente a carico del lavoratore beneficiario, che possono così usufruire delle stesse prestazioni sanitarie gratuite.

Requisiti per ottenere l’esenzione E13

Per avere diritto all’esenzione E13 occorre rispettare, contemporaneamente, tre condizioni principali:

  1. Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Lombardia.
  2. Stato di cassa integrazione, mobilità o solidarietà: essere effettivamente in CIGS, in cassa integrazione in deroga, iscritti alle liste di mobilità o coinvolti in un contratto di solidarietà.
  3. Requisito di reddito: la retribuzione percepita, comprensiva dell’integrazione salariale o dell’indennità di mobilità, non deve superare i massimali mensili fissati periodicamente dall’INPS con apposita circolare (soglie aggiornate annualmente). È quindi fondamentale verificare l’importo in vigore al momento della domanda, poiché i massimali INPS vengono rivalutati periodicamente.
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Non è richiesta la presentazione della certificazione ISEE per l’E13: la verifica del requisito reddituale avviene tramite autocertificazione, sotto la responsabilità del dichiarante, in base ai massimali retributivi mensili INPS e non al reddito ISEE del nucleo familiare (a differenza di altre esenzioni regionali per reddito).

Documenti necessari

  • documento di identità in corso di validità;
  • modulo di autocertificazione del diritto all’esenzione, debitamente compilato e firmato, con indicazione della condizione specifica (mobilità, CIGS, cassa integrazione in deroga o contratto di solidarietà) e, ove richiesto, denominazione dell’azienda, comune e provincia.

Come si richiede l’esenzione E13

La domanda di esenzione E13 avviene tramite autocertificazione e può essere presentata in tre modalità:

  • Presso gli sportelli Scelta/Revoca delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) di competenza territoriale;
  • In farmacia, presentando l’autocertificazione direttamente al farmacista al momento dell’acquisto o della prenotazione;
  • Online, accedendo con SPID o CIE al portale del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di Regione Lombardia, nella sezione dedicata alle Esenzioni.

Una volta ricevuta l’autocertificazione, l’ASST di competenza rilascia un attestato di esenzione, che il cittadino potrà esibire al momento di prenotare visite, esami o ritirare farmaci con ricetta.

Cosa copre l’esenzione E13

L’esenzione E13 esclude dal pagamento del ticket sanitario le seguenti prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale:

  • assistenza farmaceutica (farmaci con ricetta a carico del SSR);
  • diagnostica strumentale;
  • esami di laboratorio;
  • altre prestazioni specialistiche ambulatoriali ritenute necessarie e appropriate alla condizione di salute del richiedente;
  • alcune cure odontoiatriche, presso strutture convenzionate con il SSN, previa presentazione della ricetta del medico di base.

Durata e rinnovo

Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, l’esenzione E13 ha validità annuale, con decorrenza dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Il rinnovo non è automatico: se permangono i requisiti, il cittadino deve ripresentare una nuova autocertificazione prima della scadenza per non perdere il beneficio. È quindi consigliabile segnare in agenda la data di scadenza e attivarsi con congruo anticipo, soprattutto se si stanno seguendo terapie o percorsi diagnostici continuativi.

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Differenza tra E13 e i codici di esenzione nazionali E01-E04

Una delle fonti di maggiore confusione riguarda la distinzione tra il codice regionale E13 e i codici di esenzione per reddito validi su tutto il territorio nazionale (E01, E02, E03, E04). Si tratta di agevolazioni distinte, con presupposti e platee di beneficiari differenti, che possono anche coesistere per la stessa persona in momenti diversi della vita lavorativa.

Codice Ambito Beneficiari Requisito principale
E13 Regionale (Lombardia) Lavoratori in mobilità, CIGS, cassa integrazione in deroga o contratto di solidarietà, e familiari a carico Retribuzione entro i massimali mensili INPS
E01 Nazionale Minori di 6 anni o maggiori di 65 anni, con nucleo familiare a basso reddito Reddito familiare annuo lordo entro la soglia nazionale
E02 Nazionale Disoccupati iscritti al Centro per l’impiego e familiari a carico Reddito familiare annuo entro soglia, maggiorata per coniuge e figli a carico
E03 Nazionale Titolari di assegno sociale e familiari a carico Titolarità dell’assegno sociale
E04 Nazionale Titolari di pensione minima con più di 60 anni Reddito complessivo entro soglia nazionale, con maggiorazioni per familiari

In sintesi: i codici E01-E04 sono validi in tutta Italia e si basano su parametri di età, stato di disoccupazione generico, assegno sociale o pensione minima. Il codice E13, invece, è una integrazione regionale pensata specificamente per chi si trova in una condizione di sospensione o riduzione del lavoro tramite ammortizzatori sociali (mobilità, CIGS, cassa in deroga, solidarietà), con un requisito reddituale calcolato sui massimali INPS relativi alle integrazioni salariali, e non sul reddito ISEE o IRPEF del nucleo familiare. Un lavoratore che perde il diritto alla mobilità o alla cassa integrazione, ad esempio per esaurimento del periodo previsto, potrebbe comunque avere diritto al codice E02 se risulta disoccupato e iscritto al Centro per l’impiego, sempre che rispetti i limiti di reddito familiare previsti per quel codice.

Domande frequenti sull’esenzione E13

Chi ha diritto all’esenzione ticket E13 in Lombardia?

Hanno diritto i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale della Lombardia che si trovano in mobilità, in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in cassa integrazione in deroga o coperti da contratto di solidarietà, con una retribuzione (comprensiva dell’integrazione salariale) entro i massimali mensili INPS. L’esenzione spetta anche ai familiari fiscalmente a carico.

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Serve l’ISEE per richiedere l’esenzione E13?

No. L’esenzione E13 non richiede la certificazione ISEE: il requisito reddituale viene verificato tramite autocertificazione, confrontando la retribuzione percepita (incluse le integrazioni salariali) con i massimali mensili stabiliti dall’INPS.

Dove si presenta la domanda di esenzione E13?

La domanda si presenta tramite autocertificazione presso gli sportelli Scelta/Revoca delle ASST di competenza, in qualsiasi farmacia convenzionata oppure online accedendo con SPID al portale del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia, nella sezione dedicata alle esenzioni.

Quanto dura l’esenzione E13 e come si rinnova?

Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, la validità è annuale, dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. Il rinnovo non è automatico: occorre ripresentare l’autocertificazione prima della scadenza se permangono i requisiti.

Che differenza c’è tra l’esenzione E13 e l’esenzione E02?

L’E13 è un codice regionale lombardo riservato a chi è in mobilità, CIGS, cassa in deroga o contratto di solidarietà, con requisito basato sui massimali retributivi mensili INPS. L’E02 è invece un codice nazionale per i disoccupati iscritti al Centro per l’impiego, con requisito basato sul reddito familiare annuo entro soglie prestabilite. Le due esenzioni non si sovrappongono: si applicano a condizioni lavorative diverse.

Cosa copre l’esenzione E13?

L’esenzione E13 copre l’assistenza farmaceutica, la diagnostica strumentale, gli esami di laboratorio, le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie e appropriate, oltre ad alcune cure odontoiatriche presso strutture convenzionate con il SSN.

Conclusione

L’esenzione ticket sanitario Lombardia E13 rappresenta un sostegno concreto per i lavoratori coinvolti in mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa in deroga o contratti di solidarietà, permettendo loro e ai familiari a carico di accedere gratuitamente a farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici nei momenti di maggiore fragilità economica. Poiché il rinnovo non è automatico e la validità è annuale, è importante verificare periodicamente il possesso dei requisiti reddituali rispetto ai massimali INPS aggiornati e ripresentare tempestivamente l’autocertificazione. In caso di dubbi sulla propria situazione specifica, o per verificare se convenga più il codice E13 o un altro codice di esenzione nazionale, è sempre consigliabile rivolgersi allo sportello ASST di competenza o consultare un patronato.

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